In questa sezione sono pubblicate le informazioni e le disposizioni relative all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, trasparenza e digitalizzazione dei rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 33/2013 e D.P.R. n. 445/2000).
Ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso delle pubbliche amministrazioni, qualora l'interessato indichi gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Esclusione dell'onere per il cittadino: Il cittadino non è tenuto a produrre certificati o documenti attestanti stati, qualità personali e fatti che siano già documentati o certificati da altra pubblica amministrazione.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti notori sono sostituiti nei casi previsti dalla legge dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Le dichiarazioni rese dal cittadino hanno lo stesso valore legale dei certificati sostituiti.
L'Ente effettua idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorge fondato dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47, secondo le modalità stabilite dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Nota: In caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo