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ORDINANZA 3/2004 - INTEGRAZIONE AD ORDINANZA ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI


ORDINANZA 3/2004 - INTEGRAZIONE AD ORDINANZA ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Il Sindaco

Vista
- la legge 425/1971
- la legge regionale 24/12/2003 n. 30 concernente la "disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- l'ordinanza in materia di orari dei Pubblici esercizi emanata in data 13.02.2001 n. 5/2001 Prot.675/2001

Considerato
- che l'articolo 18 comma 3, della legge regionale 30/2003 prevede la facoltatività del turno infrasettimanale di chiusura;
- che tale disposizione è immediatamente applicabile in quanto l'articolo 25 della legge regionale 30/2003 abroga la legge regionale 32/1988

Dispone
- di dare immediata attuazione a tale disposizione
- di sostituire l'articolo 6 dell'ordinanza di cui in premessa con il seguente:

ART. 6 CHIUSURA SETTIMANALE
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.
Tali giorni di riposo vanno comunicati alla clientela mediante indicazione su appositi cartelli orario esposti al pubblico all'interno e all'esterno dell'esercizio.
Qualora il Sindaco ravvisi particolari necessità di servizio all'utenza può disporre un apposito programma di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti alla clientela sull'apposito cartello di cui al comma precedente.

Paderno Franciacorta 20.02.2004